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Agroalimentare Intro

Come registrare una DOP
o una IGP agroalimentare

Sono possibili due tipologie di riconoscimento:

Riconoscimento come “Denominazione di Origine Protetta” (DOP): è un nome che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica, che ne determina la qualità e le caratteristiche ed in cui si svolgono le fasi della sua produzione.
Per i dettagli, si veda art. 5, comma 1 e 3, Regolamento (UE) 1151/2012.

Riconoscimento come “Indicazione Geografica Protetta” (IGP): è un nome che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica, che ne influenza la qualità, la reputazione o altre caratteristiche, ed in cui avviene almeno una delle fasi della sua produzione.
Per i dettagli, si veda art. 5, comma 2, Regolamento (UE) 1151/2012.


Entrambe le tipologie di riconoscimento condividono la medesima procedura, di seguito descritta.

Procedure titolo

Le procedure

Aggregatore Risorse

Soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione per una DOP o IGP è un gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti in un territorio delimitato e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

Per i dettagli, della procedura si veda art. 4, DM 14/10/2013.

La domanda di registrazione di una DOP o di una IGP deve essere presentata al Ministero delle politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ed alla/e regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.
I documenti principali che devono essere trasmessi insieme alla domanda sono: l’atto costitutivo e/o statuto dell’associazione; la delibera assembleare di riferimento; il disciplinare di produzione (si veda il punto successivo); il nome, indirizzo e recapiti dell’organismo di controllo; una relazione storica; una relazione tecnica; una relazione socio-economica; la cartografia in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona di produzione e il Documento Unico.

Per i dettagli, si veda art.6, DM 14/10/2013.

Una DOP o una IGP deve prevedere un disciplinare che comprenda i seguenti elementi:

  • il nome da proteggere;
  • la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;
  • la definizione della zona geografica delimitata;
  • gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
  • la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti, nonché le informazioni relative al confezionamento;
  • gli elementi che stabiliscono il legame fra il prodotto e l’ambiente geografico;
  • il nome e l’indirizzo dell’organismo di controllo;
  • qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.

Per i dettagli, si veda art. 7, Regolamento (UE) 1151/2012.

La valutazione nazionale della domanda prevede le seguenti fasi:

  • la domanda di registrazione viene esaminata dalla/e regione/i competente/i;
  • la/e regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio parere entro 90 giorni;
  • il Ministero entro 90 giorni procede alla valutazione della richiesta di registrazione, comunicando al soggetto richiedente e alla/e regione/i interessata/e eventuali osservazioni e rilievi derivanti dall’analisi;
  • il soggetto richiedente fornisce al Ministero, ed alla/e regione/i interessata/e, adeguati elementi di risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi nel termine previsto, il Ministero comunica con apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e regione/i interessata/e la chiusura del procedimento amministrativo;
  • in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.

Per i dettagli, si veda art. 7, DM 14/10/2013.

Successivamente alla valutazione il Ministero convoca, d’intesa con la/le regione/i interessata/e, la riunione di pubblico accertamento al fine di verificare il rispetto della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal Regolamento (UE) 1151/2012. Il soggetto richiedente deve assicurare la massima divulgazione dell’evento in tutto il territorio all’interno del quale ricade la produzione oggetto di domanda di registrazione.
Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Per i dettagli, si veda art. 8, DM 14/10/2013.

Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili,
adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e la/le regione/i interessata/e. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet il disciplinare oggetto di domanda di registrazione e presenta alla Commissione europea il fascicolo di domanda (contenente il Documento Unico, che presenta le caratteristiche principali del disciplinare).
In caso di opposizione, il Ministero entro 45 giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilità e, nel caso in cui sia ricevibile, trasmette l’opposizione al soggetto richiedente ed alla/e regione/i nel cui territorio ricade la produzione. Il soggetto richiedente predispone le controdeduzioni e le invia entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all’opposizione al Ministero e alla/e regione/i interessata/e. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
In caso di decisione favorevole sulla registrazione, il Ministero aggiorna sul proprio sito internet il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione se ulteriormente modificato e presenta contestualmente alla Commissione europea il fascicolo di domanda. In caso di decisione negativa, rigetta la domanda di registrazione.

Per i dettagli, si veda art. 10, DM 14/10/2013.

A decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione europea, il Ministero può concedere - ad un nome - una protezione
nazionale transitoria su richiesta del soggetto richiedente. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria, il nome oggetto di protezione può essere utilizzato solo da operatori assoggettati al sistema di controllo.
I prodotti in protezione nazionale transitoria sono etichettati esclusivamente con la denominazione oggetto di protezione seguita dalla dicitura “in protezione nazionale transitoria”. È vietato l’utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture Denominazione di Origine Protetta/Indicazione Geografica Protetta e delle relative abbreviazioni DOP/IGP.
La protezione nazionale transitoria ha efficacia solo a livello nazionale e non incide in alcun modo sugli scambi intra-unionali o internazionali. La protezione nazionale transitoria decade a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del Regolamento (UE) 1151/2012 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

Per i dettagli, si veda art. 12, DM 14/10/2013.

La Commissione europea esamina la richiesta entro 6 mesi dal ricevimento del fascicolo dal Ministero. Nel corso della procedura a livello comunitario, se pervengono osservazioni in merito alla domanda di registrazione, il Ministero invia comunicazione al soggetto richiedente ai fini della soluzione delle problematiche evidenziate.
In caso di esito favorevole dell’esame del fascicolo, la Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Se non pervengono entro 3 mesi notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili, la Commissione registra il nome.

Per dettagli, si veda art. 50, Regolamento (UE) 1151/2012.

Documentazione

Documentazione

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PRODOTTI AGROALIMENTARI
Decreto Ministeriale 14/10/2013

Disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

Link

PRODOTTI AGROALIMENTARI
Regolamento (UE) 1151/2012

Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Link

PRODOTTI AGROALIMENTARI
Regolamento Delegato (UE) 664/2014

Integrazione del Regolamento (UE) 1151/2012.

Link

PRODOTTI AGROALIMENTARI
Regolamento di Esecuzione (UE) 668/2014

Modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1151/2012.

Link

PRODOTTI AGROALIMENTARI
Rettifica al Regolamento di Esecuzione (EU) 668/2014:

Rettifica sui simboli da utilizzare.

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