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Come registrare un vino DOP o IGP

Sono possibili due tipologie di riconoscimento:

Riconoscimento come «Denominazione di Origine Protetta» (DOP): è un nome di una specifica area geografica che serve a designare un prodotto vitivinicolo, la cui qualità e le caratteristiche specifiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a tale area, da dove provengono le uve, ed in cui avviene la produzione.
Per i dettagli, si veda art. 93 comma 1a), 2, Regolamento (UE) 1308/2013.

Con le menzioni tradizionali «DOCG» e «DOC», si intendono rispettivamente la «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» e la «Denominazione di Origine Controllata», utilizzate dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP.
In particolare, la sigla DOCG è riservata a vini già riconosciuti a DOC da almeno 7 anni, che siano ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita.
Per i dettagli, si veda art. 28, comma 1 e art. 33, comma 1,2, Legge 238/2016.

Riconoscimento come «Identificazione Geografica Protetta» (IGP): è un nome di una specifica area geografica che serve a designare un prodotto vitivinicolo, che possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale area geografica, da dove provengono per almeno l’85% le uve, ed in cui avviene la produzione.
Per i dettagli, si veda art 93 comma 1b), Regolamento (UE) 1308/2013.

Con la menzione tradizionale «IGT», si intende l’«Indicazione Geografica Tipica» utilizzata dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP.
Per i dettagli, si veda art. 28, comma 3 e art. 33, comma 3, Legge 238/2016.

Entrambe le tipologie di riconoscimento DOP ed IGP, condividono la medesima procedura, di seguito descritta.

Procedure titolo

Le procedure

Aggregatore Risorse

La domanda può essere presentata da qualunque Associazione di produttori, costituita dall’insieme dei produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela.

Per i dettagli, si veda art. 2, par. 1, DM 7 novembre 2012.

La domanda per ottenere il riconoscimento deve contenere:

  • il nome di cui è richiesta la protezione;
  • il nome e l’indirizzo del richiedente;
  • l’atto costitutivo e, ove presente, lo statuto dell’Associazione;
  • la delibera assembleare;
  • un elenco sottoscritto dai viticoltori (secondo le percentuali di rappresentatività specificate nella sezione che segue);
  • il disciplinare di produzione;
  • una relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio e vengano comprovati gli elementi previsti dal disciplinare;
  • una relazione storica;
  • una relazione socio-economica;
  • la cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
  • il Documento Unico riepilogativo.

Per i dettagli, si veda art. 4, par. 1, 2, 3, 4, DM 7 novembre 2012.

I viticoltori che sottoscrivono la domanda di registrazione devono rappresentare:

  • in caso di domande per una DOC, almeno il 35% dei viticoltori interessati ed almeno il 35% della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva dell’ultimo biennio, inteso come media;
  • in caso di domande per una DOCG, almeno il 51% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 51% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione dell’ultimo biennio, inteso come media;
  • in caso di domande per un’ IGP, almeno il 20% dei viticoltori interessati ed almeno il 20% della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio, inteso come media;
  • in caso di Consorzi di tutela riconosciuti, l'elenco sottoscritto può essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento dei requisiti percentuali. La predetta deliberazione consortile può essere altresì integrata con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda, al fine di raggiungere i richiamati limiti percentuali.

Per i dettagli, si veda art. 4, comma 2c), d), DM 7 novembre 2012.
Per i dettagli, si veda art.33, comma 1,2,3, Legge 238/2016

Una DOP o una IGP deve prevedere un disciplinare che comprenda i seguenti elementi:

  • il nome da proteggere;
  • la delimitazione della zona di produzione;
  • la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino (dei vini);
  • la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro;
  • l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali;
  • le condizioni ambientali e di produzione;
  • le pratiche enologiche specifiche utilizzate;
  • gli elementi che evidenziano il legame con l’area geografica delimitata;
  • il nome e l’indirizzo dell’organismo di controllo;
  • gli eventuali elementi idonei all’identificazione della Denominazione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo.

Per i dettagli, si veda art. 94, comma 2, Regolamento (UE) 1308/2013.
Per i dettagli, si veda art.35, comma 1,2, Legge 238/2016.
Per i dettagli, si veda art. 5 comma 1a, 1b, 2,3, DM 7 novembre 2012.

La valutazione della domanda prevede le seguenti fasi:

  • la domanda deve essere inviata al Ministero, per il tramite della regione;
  • la regione esamina preliminarmente la domanda di registrazione e, entro 90 giorni, effettua le opportune valutazioni di legittimazione del soggetto richiedente, i requisiti di rappresentatività, la completezza della documentazione e la rispondenza del disciplinare alla relativa normativa dell’Unione europea e nazionale;
  • la regione trasmette al Ministero la documentazione, corredata dal proprio parere;
  • il Ministero verifica la completezza e la rispondenza della documentazione alla normativa dell’Unione europea e nazionale.

Per i dettagli, si veda art 6 e comma 1, 2, 3 e art 7, DM 7 novembre 2012.

Successivamente alla valutazione il Ministero convoca, entro 60 giorni, d’intesa con la/le regione/i interessata/e, la riunione di pubblico accertamento. Il soggetto richiedente deve assicurare la massima divulgazione circa la riunione in tutto il territorio all’interno del quale ricade la produzione oggetto di domanda di registrazione.
Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinché ogni persona fisica o giuridica  avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Per i dettagli, si veda l’art. 7 e art. 8 comma 1, DM 7 novembre 2012.

Il Ministero, trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qualora non siano pervenute osservazioni ricevibili, provvede a pubblicare il disciplinare di produzione sul proprio sito internet e trasmette alla Commissione europea la domanda di protezione.

Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare, e li invia aggiornati al soggetto richiedente.

Per i dettagli, si veda art. 8 comma 2 e 3 e art. 9 comma 1, DM 7 novembre 2012.

La Commissione europea verifica che le richieste di protezione e la relativa documentazione soddisfino i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria.
Se ritiene soddisfatti i requisiti, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale.
Se non pervengono entro 2 mesi opposizione ricevibili, il Ministero pubblica sul proprio sito e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il testo del disciplinare così come approvato dalla Commissione europea.

Per i dettagli, si veda art. 9 comma 3, DM 7 novembre 2012.
Per i dettagli, si veda art 97, Regolamento (UE) 1308/2013
Per i dettagli, si veda, Regolamento Delegato 33/2019: integrazioni al Regolamento 1308/2013.
Per i dettagli, si veda, Regolamento Delegato 34/2019: recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013.

Documentazione

Documentazione

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VINI
Decreto Ministeriale 7/11/2012

Procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione DOP e IGP dei vini.

Link

VINI
Legge 12 dicembre 2016 n. 238

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

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VINI
Regolamento (UE) 1308/2013

Recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

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VINI
Regolamento delegato 2019/33

Integra il Regolamento (UE) 1308/2013.

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VINI
Regolamento delegato 2019/34

Recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013.

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